Con la Circolare n.13/T del 7 dicembre 2005, l'Agenzia del Territorio ha
fornito le indicazioni operative ai Comuni per la determinazione della
superficie di riferimento delle unità immobiliari, da utilizzare al fine
della determinazione della Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani), in adempimento a quanto previsto dalla legge Finanziaria
2005 (L. 311/2004).
L'art.1, comma 340, della legge 311/2004 ha stabilito che, a decorrere
dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà
privata a destinazione ordinaria (quindi rientranti nei gruppi catastali
A, B e C), la superficie di riferimento, ai fini della Tarsu, non può
essere inferiore all'80% della superficie catastale. Per tale ragione la
disposizione normativa ha previsto che i Comuni provvedano a modificare
d'ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della Tarsu,
che risultino inferiori alla predetta percentuale, comunicandolo anche
agli interessati.
Qualora non sia possibile, attraverso gli
atti catastali, determinare la superficie di riferimento delle unità immobiliari, i Comuni hanno
l'obbligo di richiedere, direttamente agli intestatari degli immobili,
la presentazione agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio
della
planimetria catastale del relativo immobile.
L'Agenzia del Territorio ha inoltre più volte precisato che la
superficie deve essere calcolata sulla base di quanto previsto dall'Allegato
C al D.P.R. 138/1998, che individua le modalità tecniche per la
determinazione della superficie catastale delle unità a destinazione
ordinaria.
Tale decreto, si basa sulla classificazione delle unità in gruppi e
categorie catastali non ancora vigenti, e pertanto sono stati forniti, i
necessari criteri operativi per il raccordo con le categorie attualmente
in vigore, così individuati (vedi tabella tarsu
)