L'imposta comunale sugli immobili, in breve ICI, è stata
istituita con Decreto Legislativo n.504 del 1992.
Tale imposta doveva essere pagata dai proprietari di fabbricati,
aree edificabili, terreni agricoli situati nel territorio nazionale.
Con il decreto legge del 27/05/2008 n.93 convertito dalla L.n.126
del 24/07/08 è stata sancito l'esclusione di tale imposta per le
abitazioni principali. Attenzione: Dal 1° Gennaio 2012 l'ICI è
sostituito con la nuova tassa
IMU (Imposta
Municipale Unica)
Come si calcola l'importo
L'importo da dover pagare si calcola applicando l'aliquota
deliberata annualmente dal Comune alla rendita catastale (dato
reperibile attraverso la richiesta del servizio di
visura catastale) rivalutata del 5% e poi moltiplicata
per un valore ch dipende dalla categoria catastale che sotto
elenchiamo:
1. x 100 per i fabbricati di categoria A, B,C
(sono esclusi il C/1 e A/10) |
2. x 50 per i fabbricati d categoria D e per
la categoria A/10 |
3. x 34 per i fabbricati di categoria C/1 |
Per i terreni agricoli il valore si ottiene
aumentando del 25% il reddito dominicale e moltiplicato per 75. |
Quando e come si paga
L'imposta è determinata in funzione dei mesi di possesso dell'immobile e
viene versata in due rate.
La prima rata (detta di acconto) si paga generalmente entro
la metà di Giugno ed è pari al 50% dell'imposta determinata in funzione delle
detrazioni dell'anno precedente in ed in funzione dell'aliquota applicata.
La seconda rata (detta a saldo) si paga generalmente entro la
metà di Dicembre ed è calcolata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. È
determinata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in
corso decurtando quanto già pagato in acconto.
Tale imposta può essere corrisposta anche in un'unica soluzione entro la data
di scadenza per il pagamento della rata di acconto (Giugno), applicando in
questo caso le aliquote e detrazioni valide per l'anno in corso.
I versamenti possono essere pagati, mediante apposito bollettino postale,
presso gli uffici postali o negli sportelli delle Banche Convenzionate.
Sanzioni
Nel caso in cui si verifichino omissioni o dichiarazioni
infedeli, a seguito di accertamenti, vengono applicate delle
sanzioni in funzione del tipo di violazione:
Omesso, insufficiente o ritardato versamento |
Si applica una sanzione del 30% dell'imposta
più gli interessi legali ( 2,5 % per ogni semestre compiuto) |
Omessa presentazione della dichiarazione |
Si applica una sanzione che varia dal 100 al
200% dell'ICI dovuta con un minimo di € 51,00 |
Dichiarazione infedele |
Si applica una sanzione dal 50 al 100% della
maggior imposta dovuta |
Omissione ed errori formali |
Da € 51 ad € 258 |
Nel caso in cui il dichiarante provveda volontariamente
alla denuncia di tali errori od omissioni vengono applicate
delle sanzioni ridotte per ravvedimento che variano in funzione
della tempistica con cui viene denunciata:
Pagamento entro 30 gg dal termine |
Si applica una sanzione ridotta pari al 2,5%
dell'imposta + gli interessi legali |
Pagamento entro un anno dal termine |
Si applica una sanzione ridotta pari al 3%
dell'imposta + gli interessi legali |
Presentazione della dichiarazione entro 90 gg
dal termine |
Si applica una sanzione pari al 8,33%
dell'imposta + gli interessi legali |
Dichiarazione
rettificata presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi |
Si applica una sanzione pari al 5%
dell'imposta + gli interessi legali
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