L'imposta comunale sugli immobili, in breve ICI, è stata istituita con Decreto
legislativo n.504 del 1992.
Tale imposta doveva essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree
edificabili, terreni agricoli situati nel territorio nazionale.
Con il decreto legge del 27/05/2008 n.93 convertito dalla L.n.126 del
24/07/08 è stata sancito l'esclusione di tale imposta per le abitazioni
principali.
Come si calcola l'importo
L'importo da dover pagare si calcola applicando l'aliquota deliberata
annualmente dal Comune alla rendita catastale (dato reperibile
attraverso la richiesta del servizio di
visura catastale)
rivalutata del 5% e poi moltiplicata per un valore ch dipende dalla
categoria catastale che sotto elenchiamo:
1. x 100 per i fabbricati di categoria A, B,C ( sono esclusi il C/1 e A/10 )
2. x 50 per i fabbricati d categoria D e per la categoria A/10
3. x 34 per i fabbricati di categoria C/1
Per i terreni agricoli il valore si ottiene aumentando del 25% il
reddito dominicale e moltiplicato per 75.
Quando e come si paga
L'imposta è determinata in funzione dei mesi di possesso dell'immobile e
viene versata in due rate.
La prima rata (detta di acconto) si paga generalmente entro la metà di
Giugno ed è pari al 50% dell'imposta determinata in funzione delle
detrazioni dell'anno precedente in ed in funzione dell'aliquota
applicata.
La seconda rata (detta a saldo) si paga generalmente entro la metà di
Dicembre ed è calcolata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
È determinata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per
l'anno in corso decurtando quanto già pagato in acconto.
Tale imposta può essere corrisposta anche in un'unica soluzione entro la
data di scadenza per il pagamento della rata di acconto (Giugno),
applicando in questo caso le aliquote e detrazioni valide per l'anno in
corso.
I versamenti possono essere pagati, mediante apposito bollettino
postale, presso gli uffici postali o negli sportelli delle Banche
Convenzionate.
Sanzioni
Nel caso in cui si verifichino omissioni o dichiarazioni infedeli, a
seguito di accertamenti, vengono applicate delle sanzioni in funzione
del tipo di violazione.
- Omesso, insufficiente o ritardato versamento
Si applica una sanzione del 30% dell'imposta più gli interessi legali (
2,5 % per ogni semestre compiuto)
- Omessa presentazione della dichiarazione
Si applica una sanzione che varia dal 100 al 200% dell'ICI dovuta con un
minimo di € 51,00
- Dichiarazione infedele
Si applica una sanzione dal 50 al 100% della maggior imposta dovuta
- Omissione ed errori formali
Da € 51 ad € 258
Nel caso in cui il dichiarante provveda volontariamente alla denuncia di
tali errori od omissioni vengono
applicate delle sanzioni ridotte per ravvedimento che variano in funzione della tempistica con cui viene
denunciata.
- Pagamento entro 30 gg dal termine
Si applica una sanzione ridotta pari al 2,5% dell'imposta + gli interessi
legali
- Pagamento entro un anno dal termine
Si applica una sanzione ridotta pari al 3% dell'imposta + gli interessi
legali
- Presentazione della dichiarazione entro 90 gg dal termine
Si applica una sanzione pari al 8,33% dell'imposta + gli interessi legali
- Presentazione di una dichiarazione rettificata entro il termine della
presentazione della dichiarazione dei
redditi. Si applica una sanzione pari al 5% dell'imposta + gli interessi legali